Le commissioni di albo:
- sono organi di tipo collegiale, costituite da un numero minimo di 5 rappresentanti, a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni e a cui spetta esercitare il potere disciplinare:
- propongono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Ordine del professionista;
- adottano e danno esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- esercitano le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- danno il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
- i componenti sono eletti ogni 4 anni.