La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi.
Con l’entrata in vigore della Legge Lorenzin (l. n. 3/2018 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) viene approvata la riforma degli Ordini professionali sanitari. Questa legge trasforma quindi il “Collegio” in un “Ordine” multi albo all’interno del quale sono comprese tutte le figure professionali tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che in precedenza erano prive di un albo professionale. Le professioni sanitarie si riuniscono quindi sotto un’unica bandiera, quella della Federazione Nazionale degli Ordini dei TRSM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e PSTRP (Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).
L’Ordine Professionale TSRM e PSTRP è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica, ed è un Ente sussidiario dello stato: l’Ordine quindi si occuperà direttamente di alcune funzioni per conto dello Stato e non solo a supporto di quest’ultimo.
L’Ordine infatti assume tutte le iniziative utili a promuovere e a favorire il progresso culturale degli iscritti e mantiene costanti rapporti con tutte le Istituzioni pubbliche (Governo, Parlamento, Regioni, Università, Organizzazioni Sindacali).
Qualora all’interno di un Ordine professionale coesistano più professioni, il ruolo di rappresentanza esponenziale per ognuna di esse è in capo alle specifiche Commissioni di Albo. Nell’Ordine TSRM-PSTRP sono costituite 18 Commissioni di Albo, una per ogni profilo professionale. È tramite questo soggetto di rappresentanza che le professioni tutelano la loro identità e il loro percorso istituzionale.
Le attività dell’Ordine sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell’indipendenza della professione. L’Ordine promuove e fa rispettare il Codice Deontologico, esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti agli albi, si interpone nelle controversie che si verificano fra questi ultimi, fra gli stessi o persone o Enti a favore dei quali abbiano prestato o prestino la loro attività.
Attraverso questo processo di trasformazione l’ordine istituito esprime rappresentanza e visibilità politica nelle istituzioni ed argina l’abusivismo delle professioni.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati agli Ordini professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR del 5 aprile 1950, n. 221, la domanda di iscrizione è fatta all’Ordine o al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza.